Il personale delle centrali uniche di committenza può essere incentivato fino al 25% delle somme destinate alla remunerazione delle funzioni tecniche; continua ad essere necessario per la incentivazione del personale per le forniture ed i servizi che il RUP sia distinto dal direttore dell’esecuzione, ma le fattispecie in cui opera questo vincolo sono diverse rispetto a quelle precedentemente in vigore, che erano indicate dall’Anac.
Sono queste le principali indicazioni operative che ci arrivano da parte dell’Anac e della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Campania.
Nel frattempo non si può mancare di rilevare che sono poche le amministrazioni che, nonostante il termine di 30 giorni previsto dal d.lgs. n. 36/2023, hanno adottato il proprio regolamento, condizione fissata come essenziale dal dettato normativo.
LA INCENTIVAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA
I dipendenti delle centrali uniche di committenza possono essere destinatari di una parte delle somme destinate alla incentivazione delle funzioni tecniche, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023, e sempre nel tetto massimo del 25% delle somme destinate a questo fine, ma non vi è un vincolo in questa direzione e la scelta è rimessa alla sfera della autonomia discrezionale delle singole amministrazioni. Sono queste le principali indicazioni contenute nel parere dell’Anac n. 37/2023.
La prima indicazione è la seguente: le nuove norme sulla incentivazione (cd principio del risultato) sono finalizzate da un lato a “favorire l’ottimale utilizzo delle professionalità interne ad ogni amministrazione e ad assicurare un risparmio di spesa sugli oneri che la stazione appaltante dovrebbe sostenere per affidare all’esterno gli incarichi” e dall’altro “ad incentivare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte, quindi in funzione premiale e incentivante per il personale coinvolto nelle attività indicate nella disposizione”.
La seconda indicazione dettata in premessa è la seguente: si deve assumere che “gli incentivi per funzioni tecniche devono essere attinti, comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, dall’apposito fondo a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e, più precisamente, dal medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. Pertanto, il quadro economico determinato per il singolo lavoro (o fornitura/servizio) costituisce il primo e più importante limite alla spesa per gli incentivi tecnici, poiché il 2% richiamato dalla norma viene calcolato sulle somme predeterminate per il contratto da stipulare, non incidendo su ulteriori stanziamenti di bilancio”.
La terza indicazione è la seguente: “l’incentivo non può essere riconosciuto al personale interessato in assenza dell’adozione del Regolamento previsto dalla norma”. Come si vede una affermazione molto netta e quanto mai univoca.
In risposta al quesito sulla incentivazione del personale delle centrali di committenza, ci viene detto in primo luogo che “in ordine alla determinazione dell’importo dell’incentivo di cui ai commi 2 e 5 dell’articolo 113, occorre fare riferimento al Regolamento adottato dall’ente che si avvale della centrale unica di committenza; inoltre, nella convenzione di adesione alla CUC dovrebbero essere previste disposizioni specifiche per il riconoscimento degli incentivi ex art. 113 del Codice”.
Ed ancora viene aggiunto da parte dell’Anac che queste indicazioni sono “coerenti anche con le previsioni dell’art. 45 del d.lgs. 36/2016”, norma che innova “in parte la disciplina dettata dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016.. Anche l’art. 45 citato dispone in termini di facoltà la possibilità per la stazione appaltante di riconoscere somme a titolo di incentivo al personale della centrale di committenza, rimettendo quindi alle determinazioni della stessa le modalità di definizione del predetto incentivo”.
Il parere ci ricorda infine che si muovono nella stessa direzione le deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 37/2020 e dell’Umbria n. 14/2018: “Entrambi i soggetti, comune associato e CUC, disciplinano le richiamate potestà indicate dal legislatore attraverso uno specifico regolamento che individuerà, nel rispetto di un criterio razionale e correttamente motivato, le modalità di costituzione del fondo in base alla tipologia di appalto, disciplinando i rapporti con altri enti, le modalità di calcolo, la ripartizione tra i singoli interventi, la ripartizione del fondo tra le varie attività (programmazione spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti di lavori, responsabilità del procedimento, direzione dei lavori, direttore dell’esecuzione, collaudatore/verificatore etc)”.
LE FORNITURE ED I SERVIZI
In applicazione delle nuove regole dettate dal d.lgs. n. 36/2023, articolo 45, la incentivazione delle funzioni tecniche in caso di appalti di forniture e servizi continua ad essere possibile solamente se il direttore dell’esecuzione è un soggetto diverso dal RUP, ma i casi in cui ciò si rende necessario sono stati modificati rispetto alle regole dettate in precedenza dall’Anac.
Attualmente essi sono per le forniture l’importo superiore a 500.000 euro mentre per gli appalti di servizi “quelli particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per la quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento” (tra cui sono indicati quelli finanziari, informatici, di contabilità, di consulenza gestionale, di pulizia, legali, di collocamento di personale etc).
In questa direzione le indicazioni dettate dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Campania n. 191/2023. Quindi, conferma del vincolo della diversificazione tra RUP e direttore dell’esecuzione, ma superamento delle indicazioni ANAC per la individuazione delle specifiche casistiche.
L’articolo 45 del d.lgs 36/2023 “sostituisce in chiave ampliativa il riferimento ai singoli appalti con quello alle singole procedure di affidamento”. Ed ancora, “la finalità del sistema incentivante di cui si discorre è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni” (cfr. Relazione illustrativa al nuovo Codice). Il tema degli incentivi, pertanto, “riguarda il corretto utilizzo delle risorse di bilancio e, più in generale, il contenimento della spesa pubblica ai fini di una sana gestione finanziaria dell’Ente”.
Nel merito, sulla base delle previgenti disposizioni dettate dal d.lgs. n. 50/2016 “l’applicabilità degli incentivi, nell’ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture, è contemplata soltanto nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione, inteso quale soggetto diverso dal RUP.. Tale distinta nomina è prevista in base al punto 10 delle Linee Guida n. 3 dell’Anac soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore a 500.000 euro ovvero di particolare complessità.. le due ipotesi vanno considerate alternative e, pertanto, la nomina del direttore dell’esecuzione può ricorrere anche negli appalti di servizi o forniture di importo inferiore ad € 500.000, purchè caratterizzati da particolare ed oggettiva complessità”.
Sulla base delle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 36/2023 “la materia in esame è disciplinata nei seguenti termini:
- l’articolo 45, comma 2, conferma che gli incentivi, per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell’esecuzione (sulla falsariga di quanti già previsti dall’articolo 113 del Codice previgente);
- l’articolo 114, comma 8, rinvia all’allegato II.14 ai fini dell’individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza (per qualità o importo delle prestazioni), per i quali è necessaria la nomina di un direttore dell’esecuzione come figura diversa dal RUP ed è, pertanto, all’allegato II.14 che occorre fare riferimento per valutare la sussistenza del requisito della particolare importanza;
- l’articolo 31, comma 1, dell’allegato II.14, prevede che l’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto sia ricoperto dal RUP “a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall’articolo 32”;
- l’articolo 32 dell’allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi del suddetto articolo 114, comma 8, che il direttore dell’esecuzione debba essere diverso dal RUP;
- per i servizi si prescinde dall’importo contrattuale e rileva il profilo qualitativo fondato sui criteri oggettivi di valutazione della particolare importanza, enucleati dall’articolo 32, comma 2, dell’allegato II.14;
- in sede di prima applicazione, è lo stesso comma 2 ad individuare puntualmente i servizi di particolare importanza, con elencazione che .. non riveste carattere tassativo;
- per le forniture rileva invece il profilo quantitativo fondato sull’importo delle prestazioni, qualificabili di particolare importanza se tale importo è superiore a 500.000 euro”.
E’ corretto evidenziare che il parere 37/2023 dell’Anac è riferito all’articolo 113 del d.lgs 50/2016, non all’articolo 45 del d.lgs 36/2023, che al regolamento per l’erogazione dei contributi non fa alcun riferimento o richiamo. Su Normattiva, attivando nel browser il “modifica-trova” si ha conferma che la parola “regolamento” appare al comma 1 per una questione completamente diversa.
Il d.lgs 36/2023 ha cancellato ogni riferimento al regolamento come fonte di determinazione dei criteri di attribuzione degli incentivi. Pertanto, trattandosi di trattamento economico, ai sensi degli articoli 2, comma 3, del d.lgs 165/2001 e degli articoli 7, comma 4, lettere a) e b), e 80, comma 2, lettera g), del Ccnl 16.11.2022, la fonte è esclusivamente il contratto decentrato.
FONTE: https://leautonomie.asmel.eu/
Autore: Arturo Bianco