L’affidamento diretto è soggetto al “rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti”

Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 16/02/2023, n. 52

Affidamento diretto di servizi, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i.

Pervengono tre preventivi: quello della ricorrente per € 65.000,00, quello del RTI cui viene affidato il servizio, di  € 92.250,00 e quello di altra impresa pari a € 96.555,00.

L’impresa che ha offerto il preventivo più basso lamenta, tra l’altro, il difetto motivazionale che affligge, comunque, la scelta della stazione appaltante di affidare il servizio al RTI, che ha offerto un importo significativamente superiore a quello da lei proposto (92.250,00 contro 65.000,00), tale da rendere irragionevole e del tutto arbitraria la decisione assunta che si pone in frontale contrasto col principio di economicità.

Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 16/02/2023, n. 52 accoglie il ricorso (senza però dichiarare l’inefficacia del contratto ed il subentro nello stesso):

La domanda caducatoria avanzata è fondata e va accolta.

S’appalesa, invero, dirimente ai fini della decisione il grave vizio motivazionale che affligge la decisione assunta dalla Regione, denunciato dalla ricorrente col primo motivo del ricorso introduttivo.

Il provvedimento di affidamento opposto, dopo avere indicato gli importi indicati dai tre operatori partecipanti alla procedura (ovvero: xxx € 65.000,00, yyy € 92.250,00 e zzz € 96.555,00) ed evidenziato di avere esaminato la documentazione amministrativa e i preventivi pervenuti, giustifica, invero, la preferenza accordata al preventivo formulato dal costituendo RTI con capogruppo yyy sulla scorta delle considerazioni che il medesimo “ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale e speciale previsti dall’avviso” e che “ha formulato un preventivo congruo rispetto al valore stimato dell’affidamento e alle professionalità coinvolte per l’esecuzione delle prestazioni” ovvero, con manifesta evidenza, considerazioni che rendono del tutto inintellegibili le ragioni della scelta effettuata, che si pone, in ogni caso, in contrasto con i principi cui, per espresso disposto di legge, deve essere informata la procedura e, in primo luogo, con quello di economicità.

Si rammenta, infatti, che – come correttamente osservato da parte ricorrente nel ricorso, nei propri scritti di difesa e nel corso dell’odierna discussione – la procedura di affidamento seguita dalla Regione è soggetta al “rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” [art. 1, comma 2, lett. a), d.l. 16 luglio 2020, n. 76] ovvero dei “principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza”, nonché a quelli di “libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, (…) pubblicità (…)” (art. 30, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

In particolare, la norma da ultimo citata precisa che “il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio”.

Orbene, nel caso di specie, nemmeno nello “Avviso pubblico indagine di mercato” e/o nel “Capitolato tecnico” e/o nel modello di “istanza di partecipazione” (all. 4, 5 e 7 – fascicolo doc. ricorrente) sono rinvenibili elementi in grado di dare contezza delle ragioni per cui il criterio del minor prezzo, che avrebbe dovuto governare la procedura, è stato disatteso.

Né possono soccorrere le considerazioni svolte nella “relazione interna” in data ….. (n.d.r. l’estensore, riferendosi ai preventivi della yyy e della zzz, contraddistinti rispettivamente nella stessa con i numeri 2 e 3, evidenzia che ”appaiono congrui e coerenti con le prestazioni da eseguire, tra cui in primis rilevano quelle di natura tecnica e legale, rispetto alle quali i parametri di riferimento assunti per stimarne il valore sono stati rispettivamente il DM 16 giugno 2016 recante le tariffe professionali riferite alle prestazioni tecniche e il tariffario delle prestazioni professionali degli avvocati dell’ordine professionale di Trieste. La congruità è stata, altresì, valutata in relazione al numero di persone stimato dall’amministrazione per eseguire le prestazioni, nonché in relazione alla durata del vincolo contrattuale e all’estensione territoriale coinvolta che comprende l’intera regione. Di tal che il preventivo offerto dall’operatore economico n. 2, ancorché di poco, è inferiore a quello formulato dal n. 3 e, in considerazione dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, avuto altresì riguardo al principio di rotazione, si propone al RUP di affidare al raggruppamento temporaneo costituendo con mandataria xxx”), atteso che – in disparte il fatto che nel provvedimento opposto non viene fatto nemmeno un sintetico riferimento e/o rinvio alla stessa (n.d.r. della sua esistenza anche questo Tribunale Amministrativo Regionale è venuto a conoscenza solo in seguito al deposito documentale effettuato dalla parte controinteressata in data 8 gennaio 2023) e che, come lamentato dalla ricorrente col secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, nella relazione in questione non viene, comunque, effettuata nemmeno una minima considerazione e/o valutazione in merito al suo preventivo in raffronto a quello poi prescelto – s’appalesa, comunque, decisiva la circostanza che tale relazione giammai potrebbe costituire supporto motivazionale della decisione consacrata dalla Regione intimata nel provvedimento di affidamento gravato, in quanto, come sottolineato dalla ricorrente, formata in un momento temporale successivo a quello in cui le è stato (addirittura) comunicato l’avvenuto affidamento del servizio a favore della controinteressata (vedi all. 5 – fascicolo doc. controinteressata e all. 2 fascicolo doc. ricorrente), che era, dunque, già stato formalmente disposto.

Sicché, in definitiva, la Regione ha disatteso l’onere minimo di giustificare “le ragioni della scelta del fornitore”, cui – come sottolineato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella decisione n. 1108 in data 15 febbraio 2022, che pur essa ha richiamato nel provvedimento di affidamento – era pacificamente tenuta.

In definitiva, la domanda caducatoria va, come detto, accolta e, per l’effetto, annullato il provvedimento di affidamento gravato.

Scritto da Roberto Donati

Fonte: giurisprudenzappalti.it