Impresa rinuncia aggiudicazione causa COVID - ANAC nessun provvedimento - Archiviazione

a cura di Mario Palazzo 

Oggetto Appalto: Lavori di manutenzione ordinaria anno 2022- Pronto intervento per il ripristino definitivo di danni, incidenti ed emergenza- CIG 8943222443

FASC USANSOA/5371/2021/sd

S.S.87- S.S.212- S.S.212 Var- S.S.369

FATTO:

Un’impresa aggiudicataria di un appalto lavori comprensivo di interventi d’urgenza rinuncia all’aggiudicazione stessa in quanto una parte del personale da adibire alla commessa è stato colpito da COVID ed in conseguenza dell’impossibilità di sostituire lo stesso con altro personale già impegnato su altri fronti lavorativi. La Stazione appaltante preso atto della decisione dell’operatore economico revoca l’aggiudicazione e segnala all’ANAC l’accaduto per i provvedimenti di conseguenza.

La segnalazione da parte della S.A. da avvio, dunque, al procedimento di annotazione innanzi all’A.N.A.C. ex art.213 Dlgs 50 del 2016.

L’impresa, a mezzo del suo legale, si difende evidenziando che la prima variante Omicron colpisce metà dei suoi dipendenti e pertanto non può garantire la disponibilità degli operai per le lavorazioni di pronto intervento, né può sostituirli con altri dipendenti già impegnati in altre commesse pubbliche.

Inoltre, nel difendere l’impresa, il legale documenta con appositi certificati medici la malattia che ha colpito                   anche i dipendenti da adibire ai lavori aggiudicati sostenendo altresì, di conseguenza, che   la rinuncia all’aggiudicazione è dipesa da un evento pandemico di carattere eccezionale per effetto della cosiddetta variante Omicron che a sua volta ha iniziato a manifestarsi con forza proprio a ridosso dell’aggiudicazione. In tal modo è venuta, dunque, a mancare non solo la disponibilità momentanea, ma anche la garanzia di poter assicurare sin da subito la presenza di personale idoneo per poter far fronte con diligenza e tempestività alla necessità del pronto intervento richiesto nell’espletamento dei lavori di che trattasi.

Apportando tali considerazioni, lo stesso legale sostiene che, nel caso di specie, non può ravvisarsi in capo all’impresa aggiudicataria e rinunciataria alcuna fattispecie di dolo, né colpa grave né lieve per cui richiede all’A.N.A.C. l’archiviazione del procedimento

Del pari, sotto concorrente profilo prospettico, ha evidenziato la carenza dei presupposti per l’annotazione ex art. 213, comma 13, D.Lgs. 50/2016, né ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, poiché le fattispecie di annotazione ivi previste dalla norma primaria sono tassative, per cui l’art. 213 cit. va applicato e/o interpretato restrittivamente.

L’ANAC, nella persona del Dirigente competente, dispone l’archiviazione del procedimento di annotazione, alla “luce delle circostanze di fatto esposte nella memoria difensiva poichè la condotta segnalata non integra un illecito professionale rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 5, lett. c) del Dlgs 50/2016, ma è riconducibile a causa di forza maggiore” (Consiglio di Stato, V, 18.10.2018, n. 59589).

Clicca sul seguente link per il provvedimento di archiviazione A.N.AC.

5371_2021 ANAC_Conclusione_signed (1)

Considerazioni personali: A mio parere la decisione dell’ANAC non mi convince nella misura in cui nel periodo interessato molti operatori economici si son trovati nelle stesse condizioni dell’impresa di cui si discute innanzi e ciononostante hanno dovuto portare avanti i lavori subendo penali ed iscrizioni nel casellario informatico e non hanno trovato alcuna comprensione.

Scritta e Commentata da: Mario Palazzo