I livelli di progettazione secondo il nuovo codice appalti

Secondo il nuovo codice appalti dlgs 36/2023 i livelli di progettazione sono 2: scompare il definitivo.

Il dlgs 36/2023 (nuovo codice appalti) contiene un’importante novità circa i livelli di progettazione: si passa da 3 a 2: scompare il progetto definitivo.

Nell’art. 41 (livelli e contenuti di progettazione), leggiamo che i livelli di progettazione sono 2:

  • progetto di fattibilità tecnico-economica;
  • progetto esecutivo.

La stazione appaltante indica alcuni parametri da rispettare in ogni fase della progettazione:

  • caratteristiche;
  • requisiti;
  • elaborati progettuali.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che l’esecutivo includa tutti gli elementi previsti dal livello omesso.

Il dlgs 36/2023 acquisterà efficacia dal 1 luglio 2023, è previsto un periodo transitorio durante il quale ci sarà una estensione della vigenza di alcune disposizioni del vecchio codice. 

Nuovo codice appalti e progetto di fattibilità tecnico-economica

Il progetto di fattibilità tecnico-economica ha la finalità di individuare la soluzione migliore in correlazione alle esigenze da soddisfare, che debba garantire un buon rapporto qualità-prezzo e di costi-benefici. Il progetto tiene conto delle linee guida adottate con provvedimento del Presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici.

Risponde ad alcune caratteristiche:

  • include i richiami all’eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
  • sviluppa le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui all’art.41 comma 1;
  • individua, con le relative stime economiche, le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
  • consente, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa;
  • contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte.

Per le opere proposte in variante urbanistica di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo.

Nuovo codice appalti e progetto esecutivo

Il progetto esecutivo, il secondo ed ultimo livello di progettazione, è sempre coerente al progetto d fattibilità tecnico-economica. Ha determinate caratteristiche, quali:

  • sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
  • è corredato dal piano di manutenzione dell’opera per l’intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
  • se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;
  • di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l’affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l’attività progettuale svolta in precedenza.

Nel caso di affidamento esterno, sia del progetto di fattibilità tecnico economica che di quello esecutivo, l’avvio della progettazione esecutiva è condizionato dalla determinazione delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica.

Il dettaglio dei contenuti dei 2 livelli di progettazione è contenuto nell’allegato I.7.

Livelli di progettazione nuovo codice appalti, quando entrano in vigore le nuove regole?

Da quando si applicano le nuove regole circa i livelli di progettazione? Nell’art. 225 dlgs 36/2023, al comma 2, si legge che le disposizioni di cui all’art. 23 dlgs 50/2016 (livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023. Questa disposizione riguarda nello specifico la redazione o l’acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.

Le nuove regole stabilite dall’art. 41 del dlgs 36/2023 si applicheranno, quindi, dal 1 gennaio 2024.

La redazione di un progetto, sia esso di fattibilità tecnico economica o esecutivo è un’attività fondamentale, soprattutto in questa fase dove le PA sono impegnate con i fondi PNRR, alle prese con le scadenze pressanti e gli adempimenti puntuali. 

FONTE: https://www.segretaricomunalivighenzi.it/(biblus.acca.it)