COMMISSIONE DI GARA OE+V (offerta economicamente più vantaggiosa)

a cura di Mario Palazzo 

Il TAR Campania, Napoli, Sez. II, 21 aprile 2023, n. 2430 si è occupato della composizione della Commissione relativamente ad una gara da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso di specie il TAR annullava un’aggiudicazione in quanto la parte ricorrente faceva notare che all’interno della commissione di gara mancassero le necessarie competenze professionali. Infatti, sia l’art.77 comma 1 del D. Lgs. 50 del 2016 che l’art.93 del D.Lgs. 36 del 2023 stabiliscono che la commissione deve essere formata da componenti che abbiano una competenza professionale che garantisca una scelta adeguata ed efficace in ordine al potere tecnico-discrezionale che le viene attribuito dalla legge.

In tal modo, di conseguenza, sussiste “L’OBBLIGO” per la S.A. di ricorrere ad esperti della materia oggetto della gara. - L’unica differenza tra i due articoli consiste nel fatto che l’art.93 del D.Lgs. 36 del 2023 non obbliga più la S.A. ad attingere gli esperti dagli elenchi predisposti dall’ANAC.

CONSIDERAZIONI PERSONALI:

Giustissimo quanto stabilito dal TAR in ordine alla qualificazione professionale specifica della Commissione di gara.

Tuttavia tengo a precisare, per l’ennesima volta, che l’aggiudicazione a mezzo OE+V andrebbe cancellata in quanto spesso non dà come risultato né un vantaggio economico, anzi tutt’altro, né la certezza di maggiore qualità nell’epletamento di ciò che viene affidato al concorrente.

Personalmente la definirei aggiudicazione “SIMPATIA”.

Scritto e Commentato da: Mario Palazzo