Funzioni tecniche, incentivi ridefiniti

Sono molte ed importanti le novità in materia di incentivazione alle funzioni tecniche contenute nell’articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023. Tutti gli enti sono tenuti ad adottare uno specifico regolamento: la disposizione detta il termine del 30 aprile, che non ha ovviamente un carattere imperativo.

LE PRINCIPALI NOVITA’

Le principali novità contenute nel nuovo testo e che lo differenziano rispetto alle previsioni dettate dall’articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 sono le seguenti:

  • superamento del vincolo della gara come condizione per potere dare corso alla erogazione di questi incentivi. Per cui l’ambito di applicazione della incentivazione si estende in misura assai rilevante;
  • superamento dei vincoli della inclusione nel fondo per le risorse decentrate e della disciplina della ripartizione tra i destinatati attraverso la contrattazione collettiva decentrata integrativa. La disposizione modifica, anche se non in modo espresso, i principi dettati dal d.lgs. n. 165/2001, che stabiliscono che tutte le forme di incentivazione del personale devono essere oggetto di contrattazione collettiva o individuale. Viene inoltre modificato anche il CCNL 16.11.2022, in particolare nella parte in cui sono disciplinate le regole per la costituzione del fondo per il salario accessorio;
  • fissazione di un tetto individuale alla incentivazione alle funzioni tecniche nella misura del 100% del trattamento economico annuo in godimento (e non più del 50%), con incremento del 15% nel caso di adozione da parte dell’ente di “metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto”. Ricordiamo che il tetto precedente era fissato al 50% del trattamento economico annuo in godimento;
  • disciplina più dettagliata della destinazione del 20% dell’importo stanziato dall’ente e che non viene erogato direttamente ai dipendenti.

Si deve continuare a ritenere che queste somme, come già previsto dall’articolo 113 del dlgs n. 50/2016, non vanno incluse nella spesa del personale. Il comma 5 bis disponeva testualmente che “gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”. Si può considerare come equivalente la previsione dettata dal comma 1 dell’articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023, per il quale “gli oneri relativi alle attività tecniche .. sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”.

 
LE ATTIVITA’ INCENTIVABILI

Occorre ricordare che sulla base delle previsioni dettate dal legislatore e fino alla adozione di uno specifico regolamento di delegificazione, le attività incentivabili sono quelle indicate nell’allegato 1.10 e che sono ben più ampie di quelle previste dal d.lgs. n. 50/206, come si vede dal seguente quadro riassuntivo, nel quale sono evidenziate in corsivo le principali estensioni

ATTIVITA’ INCENTIVABILI EX ART. 45 DLGS N. 36/2023 ATTIVITA’ INCENTIVABILI EX ART. 113 DLGS N. 50/2016
programmazione della spesa per investimentiresponsabile unico del progetto; collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettualiredazione del progetto di fattibilità tecnica ed economicaredazione del progetto esecutivocoordinamento per la sicurezza in fase di progettazioneverifica del progetto ai fini della sua validazionepredisposizione dei documenti di garadirezione dei lavoriufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzionedirezione dell’esecuzione collaboratori del direttore dell’esecuzionecoordinamento della sicurezza in fase di esecuzione collaudo tecnico-amministrativoregolare esecuzioneverifica di conformitàcollaudo statico (ove necessario). attività di programmazione della spesa per investimentivalutazione preventiva dei progettipredisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubbliciRUPdirezione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzionecollaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformitàcollaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

LA DESTINAZIONE DEL 20%

Sulla base delle previsioni dettate dai commi 3 e 5 dell’articolo 45 del nuovo codice sugli appalti, l’80% delle somme che l’ente destina alla incentivazione alle funzioni tecniche, somme che non devono superare il 2% dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, va ripartito tra i dipendenti impegnati nello svolgimento delle attività prima indicate. Il restante 20%, che va incrementato delle somme derivanti dalle quote non erogate e da quelle eccedenti il tetto del trattamento economico individuale, viene destinato a forme di incentivazione non diretta del personale, come indicato nel seguente quadro riassuntivo:

DESTINAZIONE DEL 20% DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE NELL’ARTICOLO 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 DESTINAZIONE DEL 20% DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE NELL’ARTICOLO 113 DEL D.LGS. N. 50/2016
– modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;- implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa:- efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;- attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi (destinazione obbligatoria);- specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche (destinazione obbligatoria);- copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale (destinazione obbligatoria) acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture,implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli

Scritto da Arturo Bianco

Fonte: https://leautonomie.asmel.eu/