Codice degli appalti: dal 1 gennaio 2024 via alla digitalizzazione

Codice degli appalti: alcune delle principali novità in attesa della piena digitalizzazione del 2024

Dal 1 gennaio 2024 si avvierà la digitalizzazione prevista dal nuovo codice degli appalti.

Il Codice degli appalti, pubblicato in GU n. 87 supplemento ordinario n, 14 del 13 aprile 2023, è in vigore dal 1 luglio 2023.

Nel dettaglio, il decreto legislativo reca il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici con le nuove regole "a burocrazia semplificata" rese operative in tre fasi:

  • il 1 aprile 2023 vigenza della norma, 
  • il 1 luglio 2023 operatività,
  • il 1° gennaio 2024 digitalizzazione degli appalti.

Per il dettaglio del calendario leggi: Codice degli appalti: il nuovo calendario.

Invece, in merito alle novità sui costi della manodopera negli appalti, si segnala che il MIT ha fornito importanti chiarimenti con il parere n. 2154/2023 utile alle stazioni appaltanti.

Ti consigliamo: CCNL e costo della manodopera negli appalti pubblici per la celta del CCNL, calcolo del costo della manodopera, valore stimato, base d’asta, verifica della tutela delle equivalenze e della congruità dell’offerta.

1) Codice degli appalti 2023: appalto integrato

Rivive l’appalto integrato: il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Inoltre, per garantire la conclusione dei lavori, si potrà procedere anche al subappalto cosiddetto a cascata, senza limiti.
Secondo l'44 Appalto integrato si prevede quanto segue:

1. Negli appalti di lavori,  con  la  decisione  di  contrarre,  la stazione  appaltante  o  l'ente  concedente,  se  qualificati,   puo' stabilire  che  il  contratto  abbia  per  oggetto  la  progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla  base  di  un  progetto  di fattibilita' tecnico-economica  approvato.  Tale  facolta'  non  puo' essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.

2. La stazione appaltante o l'ente concedente motiva la  scelta  di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio  di  eventuali  scostamenti  di  costo  nella  fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.

3. Quando il contratto e'  affidato  ai  sensi  del  comma  1,  gli operatori economici devono possedere i  requisiti  prescritti  per  i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta,  o   partecipare   in   raggruppamento   con   soggetti qualificati  per  la  progettazione.   La   qualificazione   per   la progettazione comprende anche l'uso di metodi  e  strumenti  digitali per la gestione informativa mediante modellazione.

4. L'offerta è valutata   con   il   criterio   dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla base  del  miglior rapporto   qualita'/prezzo.   L'offerta   indica   distintamente   il corrispettivo richiesto per la progettazione e per  l'esecuzione  dei lavori.

5. L'esecuzione dei lavori puo' iniziare solo dopo  l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto  esecutivo,  il  cui esame e' condotto ai sensi dell'articolo 42.

6. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno  o  piu' soggetti  qualificati  alla  redazione  del  progetto,  la   stazione appaltante  indica  nei  documenti  di  gara  le  modalita'  per   la corresponsione diretta  al  progettista  degli  oneri  relativi  alla progettazione esecutiva indicati in sede di  offerta,  al  netto  del ribasso  d'asta,  previa   approvazione   del   progetto   e   previa presentazione dei documenti fiscali del progettista. 

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2) Codice degli appalti 2023: dissenso costruttivo

Una importante innovazione riguarda poi l’introduzione della figura del dissenso costruttivo per superare gli stop degli appalti quando è coinvolta una pluralità di soggetti. 

In sede di conferenza di servizi l’ente che esprime il proprio no, non solo dovrà motivare, ma soprattutto fornire una soluzione alternativa. 

Anche la valutazione dell’interesse archeologico, il cui iter, spesso lungo e articolato, rischia di frenare gli appalti, dovrà essere svolta contestualmente alle procedure di approvazione del progetto, in modo da non incidere sul cronoprogramma dell’opera. 

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3) Codice degli appalti 2023: procedure sotto la soglia europea

Con la liberalizzazione degli appalti sottosoglia e cioè fino a 5,3 milioni di euro le stazioni appaltanti potranno decidere di attivare procedure negoziate o affidamenti diretti, rispettando il principio della rotazione.

Per gli appalti fino a 500 mila euro, allo stesso modo, le piccole stazioni appaltanti potranno procedere direttamente senza passare per le stazioni appaltanti qualificate. Taglio dei tempi notevole soprattutto per quei piccoli comuni che debbano procedere a lavori di lieve entità che hanno tanta importanza per la vivibilità dei luoghi e il benessere delle proprie comunità. 

Con l'art. 48 si prevede quanto segue:

  • 1.L'affidamento e l'esecuzione dei contratti  aventi  per  oggetto lavori, servizi e forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei  principi  di  cui  al Libro I, Parti I e II.
  • 2. Quando per uno dei contratti di  cui  al  comma  1  la  stazione appaltante  accerta  l'esistenza  di  un  interesse  transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle  Parti  seguenti  del presente Libro.
  • 3. Restano fermi  gli  obblighi  di  utilizzo  degli  strumenti  di acquisto e di negoziazione previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in materia di contenimento della spesa.
  • 4. Ai contratti di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza europea si applicano,  se  non  derogate  dalla  presente  Parte,  le disposizioni del codice.                        

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4) Codice degli appalti 2023: digitalizzazione

Per una gara si risparmieranno dai sei mesi ad un anno, grazie innanzitutto alla digitalizzazione delle procedure (in vigore dal 1°gennaio 2024). 

Una banca dati degli appalti conterrà le informazioni relative alle imprese, una sorta di carta d’identità digitale, consultabile sempre, senza che sia necessario per chi partecipa alle gare presentare di volta in volta plichi di documentazione, con notevoli risparmi di costi e soprattutto di carta. Una norma apprezzabile anche sotto il profilo ambientale. 

Soggetti appaltanti, ma anche imprese e cittadini avranno disponibili on line i dati per garantire trasparenza.

Si segnalano gli artt. 19, 21, 22, 23, 25

Con l'articolo 19 rubricato Principi e diritti digitali si prevede quanto segue:
1. Le stazioni appaltanti  e  gli  enti  concedenti  assicurano  la digitalizzazione del ciclo di vita dei  contratti  nel  rispetto  dei principi  e  delle  disposizioni  del   codice   dell'amministrazione digitale, di  cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82, garantiscono l'esercizio  dei  diritti  di  cittadinanza  digitale  e operano  secondo  i   principi   di   neutralita'   tecnologica,   di trasparenza, nonche' di protezione dei dati personali e di  sicurezza informatica.

2. In attuazione del principio  dell'unicita'  dell'invio,  ciascun dato e' fornito una sola volta a un  solo  sistema  informativo, non puo' essere richiesto da altri sistemi o  banche  dati,  ma  e'  reso disponibile dal sistema  informativo  ricevente.  Tale principio  si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture,  nonche'  a  tutte  le  procedure  di affidamento  e   di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice  e  a quelle da esso escluse, in tutto o in parte,  ogni  qualvolta  siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati  o  a  un  sistema informativo.

3. Le attivita' e i procedimenti amministrativi connessi  al  ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente  codice  e  del  codice  di  cui  al  decreto legislativo n. 82 del 2005,  mediante  le  piattaforme  e  i servizi digitali infrastrutturali delle  stazioni  appaltanti  e  degli  enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti  e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni del codice  di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

4. I soggetti titolari di banche dati adottano le necessarie misure organizzative e di revisione dei processi e dei  regolamenti interni per abilitare automaticamente l'accesso  digitale  alle  informazioni disponibili presso le banche dati di cui sono titolari,  mediante  le tecnologie di interoperabilita' dei sistemi  informativi  secondo  le previsioni e le modalita' del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

5. Le stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti,  nonche'  gli operatori economici che partecipano alle attivita' e ai procedimenti di cui al  comma  3,  adottano  misure  tecniche  e  organizzative  a presidio della sicurezza informatica  e della  protezione  dei  dati personali. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la formazione  del   personale   addetto,   garantendone   il   costante aggiornamento.

6. Le stazioni appaltanti  e  gli  enti  concedenti  assicurano  la tracciabilita'   e   la   trasparenza   delle    attivita'    svolte, l'accessibilita' ai dati e alle informazioni, la  conoscibilita'  dei processi  decisionali  automatizzati   e   rendono   le   piattaforme utilizzate accessibili nei limiti di cui all'articolo 35.  I  gestori delle piattaforme  assicurano  la  conformita'  delle medesime  alle regole tecniche di cui all'articolo 26.

7.  Ove  possibile  e  in  relazione  al  tipo  di   procedura   di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ricorrono a procedure automatizzate nella  valutazione  delle  offerte  ai  sensi dell'articolo 30.

8. Le regioni e le province autonome assicurano il  rispetto  delle disposizioni di cui alla presente Parte e il supporto  alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti.

9. Le disposizioni della  presente  Parte  costituiscono  esercizio della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale  e  locale,  di  cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione. 

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5) Codice degli appalti 2023: illeciti professionali

Nessuna paura per la “firma”: niente colpa grave per i funzionari e i dirigenti degli enti pubblici se avranno agito sulla base della giurisprudenza o dei pareri dell’autorità.

Tutele simili per la delicata questione dell’illecito professionale. 

Nella riformulazione del codice si è proceduto ad una razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, anche attraverso una maggiore tipizzazione delle fattispecie.

In particolare, per alcuni tipi di reato, l’illecito professionale può essere fatto valere solo a seguito di condanna definitiva, condanna di primo grado o in presenza di misure cautelari. 

Con l'art 98 si prevede quanto segue:

1.  L'illecito  professionale  grave  rileva   solo   se   compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto  dal comma 3, lettere g) ed h).

2. L'esclusione di un operatore economico  ai  sensi  dell'articolo 95, comma 1, lettera e)  e'  disposta  e  comunicata  dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a)  elementi   sufficienti   ad   integrare   il   grave   illecito professionale;

b)  idoneita'  del  grave  illecito   professionale   ad   incidere sull'affidabilita' e integrita' dell'operatore;

c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.
3. L'illecito professionale si  puo'  desumere  al  verificarsi  di almeno uno dei seguenti elementi:
a)  sanzione  esecutiva  irrogata  dall'Autorita'   garante   della concorrenza e del mercato o da altra autorita' di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
b)  condotta  dell'operatore  economico  che   abbia   tentato   di influenzare indebitamente  il  processo  decisionale  della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a  proprio  vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false  o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni  sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
c)  condotta  dell'operatore   economico   che   abbia   dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto  o  di  concessione  che  ne  hanno  causato  la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento  del danno  o  altre  sanzioni  comparabili,  derivanti  da   inadempienze particolarmente  gravi  o la  cui  ripetizione  sia  indice  di  una persistente carenza professionale;
d) condotta  dell'operatore  economico  che  abbia  commesso  grave inadempimento nei confronti di uno o piu' subappaltatori;
e) condotta dell'operatore economico che abbia violato  il  divieto di intestazione fiduciaria di cui  all'articolo  17  della  legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
f)   omessa   denuncia   all'autorita'   giudiziaria    da    parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti  e puniti dagli articoli 317  e  629  del  codice  penale  aggravati  ai  sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice  salvo che  ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge  24  novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere  dagli  indizi a  base della  richiesta  di  rinvio  a  giudizio  formulata  nei   confronti dell'imputato  per  i  reati  di cui  al  primo  periodo   nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e  deve  essere  comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha  omesso  la  predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica  procedente  all'ANAC,  la quale ne cura la pubblicazione;
g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno  dei  reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
h) contestata o  accertata  commissione,  da  parte  dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94,  di taluno dei seguenti reati consumati:
1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
2)   bancarotta   semplice,    bancarotta    fraudolenta,    omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario  fallimentare  o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e  220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3) i reati tributari ai sensi  del  decreto  legislativo  10  marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e  il  commercio  di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere  b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento  agli  affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
4. La valutazione di gravita' tiene  conto  del  bene  giuridico  e dell'entita' della lesione  inferta  dalla  condotta  integrante uno degli elementi di  cui  al  comma  3  e  del  tempo  trascorso  dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel  frattempo nell'organizzazione dell'impresa.
5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono  essere utilizzate a supporto della valutazione  di  gravita'  riferita  agli elementi di cui al comma 3.
6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:
a) quanto alla lettera a), i provvedimenti  sanzionatori  esecutivi resi dall'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato o  da altra autorita' di settore;
b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi,  precisi  e concordanti  che  rendano  evidente  il  ricorrere  della situazione escludente;
c)  quanto  alla  lettera   c),   l'intervenuta   risoluzione   per inadempimento o la condanna al risarcimento  del  danno  o  ad altre conseguenze comparabili;

d)  quanto  alla  lettera  d),  la   emissione   di   provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;
e)  quanto  alla  lettera  e),  l'accertamento   definitivo   della violazione;
f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;
g) quanto alla lettera g), gli atti di  cui  all'articolo  407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto  che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali  provvedimenti  cautelari  reali  o  personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non  definitiva,  il  decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile  di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo  444  del codice di procedura penale;
h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna  definitiva,  il decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi  dal  giudice penale;
7. La stazione appaltante valuta  i  provvedimenti  sanzionatori  e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneita' dei  medesimi  a  incidere   sull'affidabilita'   e   sull'integrita' dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi e' considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.
8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.

FONTE: https://www.fiscoetasse.com/