
QUESITO:
L'assicurazione per il RUP (Responsabile Unico del Progetto) è diventata obbligatoria per la colpa grave, in base alla nuova Legge 1/2026 (in vigore dal 22 gennaio p.v.) che estende l'obbligo a chi gestisce risorse pubbliche, imponendo una polizza personale a carico del dipendente per coprire danni patrimoniali erariali da colpa grave, integrando le coperture esistenti.
La stipula di questa polizza, che copre i rischi specifici del ruolo di RUP, è fondamentale per tutelare il funzionario da richieste di risarcimento e permettere lo svolgimento sereno delle funzioni.
Prima di questa normativa, l'obbligo esisteva per i soli professionisti esterni, mentre per i RUP interni l'assicurazione era spesso a carico dell'ente e meno definita.
La nuova legge chiarisce che l'ente continua a rispondere per la colpa lieve, mentre il funzionario deve coprire la colpa grave con una polizza personale.
Trasferire il costo della copertura assicurativa sul lavoratore significa indebolire l’attrattività della funzione pubblica, scoraggiare l’assunzione di responsabilità e alimentare un clima di paura che ostacola l’efficienza amministrativa.
Ma la spesa per la citata polizza, a carico del dipendente pubblico, può trovare copertura nell'ambito degli incentivi per le funzioni tecniche, art.45, comma 5, D.Lgs.36/2023?? Ovvero, l’ente di appartenenza se ne deve fare carico in qualche modo essendo un obbligo di legge??
Inoltre, al fine di agevolare il lavoro di tutti i funzionari che gestiscono risorse pubbliche (non solo i RUP), potrebbero gli enti locali prevedere nel contratto decentrato la copertura assicurativa dei citati dipendenti a spese dell’Amministrazione di appartenenza?
Infine, ma se un funzionario si rifiuta di provvedere alla stipula della polizza, può non accettare di ricevere l’incarico di RUP??
PS per completezza normativa, andrebbero sicuramente definiti gli standard minimi per le coperture assicurative, evitando disparità territoriali e contrattuali nonché garantire che la responsabilità per colpa grave sia valutata in modo rigoroso, evitando interpretazioni estensive che trasformino l’errore umano in colpa professionale.
RISPOSTA:
L’assicurazione dei pubblici dipendenti
Come è noto il contratto di assicurazione si caratterizza per l’alea insita nella causa.
In merito alla assicurazione dei pubblici dipendenti, nulla da osservare nel caso di premio pagato dagli stessi.
Il nuovo codice dei contratti, però, contiene una norma (art. 45, comma 6) che apre al pagamento del premio da parte della amministrazione
6. Con le risorse di cui al comma 5 l’ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
a) la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
b) l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
c) l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:
…………
c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
D’altronde anche i principi generali del codice dei contratti prevedono questa ipotesi, all’art. 2, comma 4.
Per promuovere la fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all’articolo 15, comma 7.
In tema di contratto di assicurazione per la responsabilità amministrativa, invece, dal 2007 vige un divieto
Ex art. 3, comma 59, legge 244 del 2007
"È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo".
In tema di amministratori locali, d’altra parte il TUEL prevede che (art. 86, comma 5)
5. Gli enti locali di cui all’articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:
a) assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato;
b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
c) assenza di dolo o colpa grave.
Per i dipendenti il CCNL Art. 58 Copertura Assicurativa
1. Gli enti stipulano una apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio. L’utilizzo del mezzo proprio è possibile nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e delle relative modalità applicative.
In questo contesto si è inserita la Corte Costituzionale, con la sentenza 132 del 2024
secondo cui
Il consolidamento dell’amministrazione di risultato e i mutamenti strutturali del contesto istituzionale, giuridico e sociale in cui essa opera, come si è già messo in evidenza, giustificano la ricerca, a regime, di nuovi punti di equilibrio nella ripartizione del rischio dell’attività tra l’amministrazione e l’agente pubblico, con l’obiettivo di rendere la responsabilità ragione di stimolo e non disincentivo all’azione.
In assenza di simili interventi, il fenomeno della “burocrazia difensiva”, dopo la scadenza del regime provvisorio oggetto della disposizione censurata, sarebbe destinato a rispandersi e la percezione da parte dell’agente pubblico di un eccesso di deterrenza tornerebbe a rallentare l’azione amministrativa. Ne sarebbero pregiudicati, oltre al principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, anche altri rilevanti interessi costituzionali.
Pertanto, una complessiva riforma della responsabilità amministrativa è richiesta per ristabilire una coerenza tra la sua disciplina e le più volte richiamate trasformazioni dell’amministrazione e del contesto in cui essa deve operare.
Il legislatore non potrà limitare, come si è avuto cura di puntualizzare, l’elemento soggettivo al dolo – limitazione che ha trovato giustificazione esclusivamente in una disciplina provvisoria radicata nelle caratteristiche peculiari del contesto ricordato – ma potrà, nell’esercizio della discrezionalità che ad esso compete, attingere al complesso di proposte illustrate nelle numerose analisi scientifiche della materia, anche modulandole congiuntamente e considerando profili diversi da quello dell’elemento psicologico, in modo da rendere più equa la ripartizione del rischio di danno, così alleviando la fatica dell’amministrare senza sminuire la funzione deterrente della responsabilità amministrativa.
………………..
Altro aspetto che potrebbe essere preso in considerazione, nell’interesse sia dell’agente pubblico che della stessa amministrazione danneggiata, è quello della incentivazione delle polizze assicurative (che, allo stato attuale, non sono obbligatorie), incentivazione, peraltro, cui ha già fatto ricorso, come rammentato, il nuovo codice dei contratti pubblici.
Tra gli interventi che consentirebbero la liberalizzazione dei contratti di assicurazione vi è Sezione Controllo Piemonte della Corte dei conti nr. 89 del 2023
Alla luce di ciò il Collegio ritiene non permangono ragioni ostative all’applicazione della regola speciale della copertura assicurativa a carico dell’Amministrazione per responsabilità civile professionale del personale
Nonché la fondamentale Sezione autonomie nr. 19 del 2025
«Fermo restando il generale divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile, l’obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti, previsto dal Codice dei contratti pubblici, costituisce norma speciale sopravvenuta rispetto all’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007. Di conseguenza, tale divieto non si applica alla copertura dei danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale del progettista e del verificatore dipendenti pubblici, nello svolgimento delle funzioni di cui all’allegato I.10, del d.lgs. n. 36/2023, indipendentemente dal grado di colpa, ferma restando l’esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi (art. 1900 c.c.). La deroga non si estende, tuttavia, ad altre forme di copertura assicurativa del dipendente non espressamente previste dalla legge».
Alla luce di quanto sopra, pare che, quante volte la legge preveda un obbligo di assicurazione per la responsabilità civile del pubblico dipendente, tante volte allora l’onere economico ricade sul datore di lavoro, atteso che è obbligo del datore di lavoro fornire i mezzi materiali e non per la resa della prestazione lavorativa, in maniera analoga all’obbligo che incombe sul datore di sostenere il costo della assicurazione obbligatoria per gli avvocati o rimborsare la quota di iscrizione all’albo professionale per gli avvocati degli enti pubblici.
Sez. L - , Sentenza n. 2285 del 30/01/2018
La quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo del datore di lavoro è da questi rimborsabile, non essendo compresa né nella disciplina dell'indennità di toga (art. 14, comma 17, d.P.R. n. 43 del 1990) avente funzione retributiva e un regime tributario incompatibile con il rimborso spese, né attenendo a spese nell'interesse della persona, quali quelle sostenute per gli studi universitari e per l'acquisizione dell'abilitazione alla professione forense.
Di conseguenza, da un lato i futuri contratti collettivi potranno prevedere le modalità di attuazione della copertura assicurativa per i dipendenti che devono esserne forniti, dall’altro la contrattazione decentrata dovrà, ex art. 45 del DLGS 36 del 2023, destinare una quota parte del 20% a copertura di detti oneri.
