MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA E DELL' EDILIZIA

di Francesco Longo 

La gravissima emergenza socio-sanitaria della pandemia , che continua, impone l’adozione di un indispensabile pacchetto di misure per il rilancio degli investimenti, in chiave di forte semplificazione, con l’obiettivo di giungere il più velocemente possibile ad aprire tutti i cantieri tutelando al meglio il territorio.

Si tratta di un iniziale pacchetto di regole eccezionali e temporanee, pensate per una prima fase di transizione, dove la priorità è far "atterrare" quante più risorse possibili dal giorno successivo alla loro entrata in vigore ed almeno fino al 31 dicembre 2022. E’ un momento straordinario che va affrontato con misure straordinarie e temporanee. Misure necessarie già comunicate ai vertici nazionali del settore e che ci si augura possano presto trovare l’approvazione del Governo.

Il settore dell’edilizia è in ginocchio. Deve rialzarsi in fretta. Se riparte l’edilizia riparte tutto il Sistema Paese.
Questo in sintesi il pacchetto non esaustivo di richieste.

1) LIQUIDITA’ E CREDITO.
Da anni il Settore Edile e per esso le Imprese di costruzione sono confinate ai margini del Sistema Bancario sul tema di Accesso al credito. Oggi, solo il 10% degli investimenti (Mutui, Finanziamenti) del sistema bancario è destinato alle imprese di costruzioni.

a) Le garanzie dello Stato sui prestiti alle Piccole e Medie Imprese debbono arrivare a coprire fino al 100%, senza il vincolo del rating d’impresa.

Dobbiamo dare la possibilità a tutte le imprese, che hanno storia e tradizione e che vivono questo momento di grave difficoltà, di avere un segnale forte e concreto dallo Stato per riprendere la propria attività.

b) Sospensione di Basilea 2 e revisione completa dei criteri di classificazione dei crediti deteriorati e dei rating d’impresa.

Occorre inserire nelle varie moratorie sui prestiti anche i crediti deteriorati, inserendo anche in questo caso forme di garanzia di Stato.

Tutto ciò può consentire concretamente alle imprese in difficoltà di poter beneficiare di moratorie e garanzie anche per chi ha posizioni considerate come “inadempienze probabili” (UPL fino agli NPL).

c) Stabilire un Regolamento unico per il Sistema Bancario, con criteri chiari e flessibili da applicare per le concessioni delle varie forme di credito alle imprese.

d) Va riproposta la “pace fiscale” a saldo e stralcio per tutte le cartelle esattoriali notificate fino al 30 ottobre 2021.

e) Con riferimento ai prestiti, con la garanzia dello Stato, il cui importo è determinato in percentuale sul fatturato dell’impresa, va precisato che il valore del fatturato da considerare è quello riferito al totale ricavi (vendite + rimanenze), così come vige negli altri Settori Industriali.

f) Per consentire una immissione concreta di liquidità pe le imprese di costruzione, occorre che lo Stato proceda entro massimo 30 giorni ai rimborsi IVA.

g) Va sospesa per almeno 24 mesi l’applicazione delle procedure di cui allo split payment.

2) LAVORI PUBBLICI .
Occorre ripartire da subito con la sospensione di almeno due anni del “Codice degli Appalti”.
In particolare :

a) Vanno previste norme in deroga con procedure semplificate, del tipo “Ponte di Genova”, ove i sindaci possono assumere anche le funzioni di Commissari Straordinari.

b) Va estesa temporaneamente la procedura negoziata fino a 15 imprese, con sede legale nella provincia ove si effettua la gara, per importi fino alla soglia comunitaria (euro 5.350.000).

c) Va previsto un Regolamento che limiti l’importo di aggiudicazione per la singola impresa in base al fatturato medio degli ultimi tre anni, per cui tale impresa non viene più invitata nelle successive gare e tutto ciò con una apposita cabina di regia presso le Prefetture.

d) Vanno sospese tutte le forme di comunicazione informatica tra stazioni Appaltanti e altri Enti e/o Organi, tranne che per gli adempimenti antimafia.

3) EDILIZIA, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE ED AMBIENTE

a) Il regime dei permessi di costruire in sanatoria ex art.36 del Testo unico Edilizia va semplificato nel senso di abolire la cosi detta "doppia conformità " e fare riferimento alla sola " conformità urbanistica " allo stato dello strumento di pianificazione ora vigente , senza fare riferimento << e ad allora >>, cioè all'epoca della costruzione sine titulo .

b) Le aliquote in vigore dovute ai Comuni , alle Province ed alle Regioni per il rilascio e ritiro dei permessi di costruire devono poter essere ridotte dai Consigli comunali, provinciali e regionali in misura non inferiore al 30 % , con un massimo di riduzione, da motivarsi, sino al 70% degli importi attuali.

c) Per tre anni a partire dal 1 gennaio 2022 - in via sperimentale e modificabile all'occorrenza - va stabilito l'obbligo per i Comuni, le Soprintendenze, le Province, le Regioni , il Genio Civile ed ogni altro ente a qualsivoglia livello - se e comunque interessati dalle procedure di rilascio dei permessi di costruire - di esprimere il proprio parere/nulla osta entro 30 giorni, indipendentemente dagli altri pareri, termine di 30 giorni dalla richiesta il cui inutile decorso avrà significato legale di parere favorevole " per silenzio assenso ".

Il termine iniziale di 30 giorni può essere interrotto per un massimo di 20 giorni una sola volta in parallelo tra tutti gli enti e Uffici interessati, dovendosi completare l'iter procedurale comunque entro un massimo di 50 giorni.

Sono fatti salvi motivati interventi di tipo "commissariale" su istanza di portatori di interessi legittimi e/o di diritti istituzionali , con procedura ascritta alla vigilanza attiva del Prefetto competente per territorio .

Per l ' eventuale ricorso ai competenti TAR e poi al Consiglio di Stato si applicano termini di impugnativa e di decisione ridotti ad un terzo ( 20 giorni dalla notifica ) e con delibazione conclusiva di giudizio unificata in sede cautelare e definitiva per ogni grado di giudizio.

d ) I tempi di redazione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici di qualsivoglia livello vanno ridotti ad un terzo degli attuali, secondo i rispettivi ordinamenti delle Regioni competenti.

e) Ogni istanza privata o pubblica in materia di edilizia, urbanistica, lavori pubblici, ambiente e pianificazione inoltrata agli Enti competenti va obbligatoriamente evasa entro e non oltre 30 giorni dalla sua ricezione, salvo che non si tratti di attività ripetitiva e/o volta ad intralciare e immotivatamente appesantire l'azione amministrativa.

Detto termine potrà essere interrotto per esigenze istruttorie solo per una sola volta e per un massimo di 20 giorni.

Per le eventuali controversie stragiudiziali in materia la procedura è ascritta al Prefetto competente per territorio .

Per l ' eventuale ricorso ai competenti TAR e poi al Consiglio di Stato si applicano termini di impugnativa e di decisione ridotti ad un terzo ( 20 giorni dalla notifica ) e con delibazione conclusiva di giudizio unificata in sede cautelare e definitiva per ogni grado di giudizio.

3 ) SICUREZZA NEI CANTIERI.
In previsione di una ripresa dei cantieri nei prossimi mesi :
1)occorre creare una Task Force Ance che dia supporto operativo e materiale alle imprese associate sul tema dei nuovi DPI (guanti, mascherine, occhiali etc…).

2) Vanno condivise le tipologie e fornite le attrezzature necessarie ai nostri operai per la ripresa delle attività di cantiere.

3) Va da subito inserita una norma che disciplini tutti i maggiori oneri che le imprese dovranno sostenere in materia di sicurezza così come gli importi anticipati in questo periodo dovranno essere rimborsati dalle Casse Edili tramite Sanedil come da CCNL 18 luglio 2018.

CLAUSOLA DI RIDUZIONE DEI COSTI
Per tutte le procedure innanzi definite i diritti di segreteria, di giustizia e di avvio di tutela giurisdizionale dovuti per instaurare procedimenti di tutela a qualsiasi livello sono ridotti da subito ad un terzo dei valori economici attualmente in vigore.

4) RECLUTAMENTO STRAORDINARIO PER GLI UFFICI TECNICI, FINANZIARI E GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER IL SUPERAMENTO DEL PRECARIATO
È oramai da tempo noto, al fine di assicurare adeguati livelli di risorse umane, il ricorso mediante l’applicazione dell’art. 110 del TUEL da parte degli EE.LL. di figure professionalizzate.

Le predette figure professionalizzate nel tempo hanno contribuito e tuttora contribuiscono ad elevare il livello di efficienza e di funzionalità soprattutto nei settori strategici e nelle strutture tecniche.

Parliamo di una platea di personale dipendente a tempo “determinato” proveniente, soprattutto, dalla libera professione per così dire “in prestito” alla P.A. per sopperire alla mancanza di figure professionali assolvendo così’ a Funzioni di Responsabili di Servizi e/o di Settori ( posizione "D") ed anche a Funzioni istruttorie in senso ampio ( posizione "C" ).

Appunto, si parla di figure di professionalità con specifiche capacità tecniche e amministrative che hanno lasciato la libera professione (che non hanno più partita IVA) con incarichi a contratto per sopperire alla carenza di organico assicurando ai settori strategici alle P.A. a incarichi di vertice organizzativo (sia negli enti con dirigenza, sia negli enti privi di dirigenza) o incarichi istruttori di collaborazione ai R.U.P e simili.

La stessa richiamata norma riconduce detti contratti a termine tali da riguardare «esigenze gestionali straordinarie, che giustificano la necessità di affidare temporaneamente funzioni, istruttorie e/o anche dirigenziali, oltre la previsione della pianta organica».

Per esempio, quindi, con l’articolo 110 del D.lgs 267/2000 si assegnano incarichi come quello di responsabile degli uffici finanziari, oppure di comandante del corpo di polizia municipale o, ancora, di vertice di uffici tecnici competenti in tema di urbanistica, lavori pubblici, edilizia privata, attività produttive, demanio o ambiente.

L’articolo 110 del D.Lgs. n.267/200, dunque, diventa una fattispecie speciale di copertura di posti altrimenti definibili “di ruolo”.

Il dipendente viene assunto per coprire un posto previsto o non previsto nella dotazione organica, ma mediante un contratto e con modalità diverse da quelle ordinariamente utilizzate per la copertura di posti di ruolo a tempo indeterminato.

I criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, si verificano possibili solo in carenza parziale e/o assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari e/o istruttori in generale, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

La fattispecie riguarda, quindi, professionalità che abbiano a termine non solo l’incarico, oppure anche che abbiano concluso il rapporto di lavoro per raggiunta posizione di quiescenza.

Spesso accade che dette professionalità assolvano o abbiano assolto dette funzioni con compiti diversi in diversi Enti locali o ASL acquisendo nel tempo un bagaglio di esperienza e di conoscenza che può diventare patrimonio da non perdere.

Quali le caratteristiche per la possibile valorizzazione dei suddetti "soggetti ?

In generale sono :
A ) I professionisti iscritti in Albi Professionali che ad oggi, proprio perché hanno dovuto chiudere i propri studi professionali, sono “usciti “ dal mercato del lavoro pur non avendo continuità retributive lavorative e rischiano di non trovare più collocazione in questo segmento di lavoro stabile, a regime, nella P.A.

B ) I professionisti già dipendenti comunali e simili che , entrati in quiescenza , hanno di fatto impoverito le dotazioni organiche degli Enti Locali e le capacità gestionali dei medesimi Enti.

C ) Quindi, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla necessità di attuazione del PNRR , dalle persistenti diffusioni del COVID-19, esigenze aggravate dalla attuale evidente carenza di personale e in considerazione del continuo e costante impegno degli EE.LL. per fronteggiare la necessità di “ mettere a terra “ i progetti consentiti dalle recenti rilevanti misure di finanziamento dell’Unione Europea.

D ) Il tutto anche per l’emergenza sanitaria ancora in atto e allo scopo di garantire la continuità dei servizi delegati per legge, si configura come auspicabile a che si possa sopperire attuando un programma straordinario di interventi diretti a potenziare le urgenti dotazioni organiche professionalizzate, quanto mai necessarie in tempi di PNRR.

E) In considerazione di quanto sopra, al fine di sostenere con adeguate risorse umane lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge agli Enti Locali ed alle ASL e al fine di rafforzare gli organici in questo momento di necessità di personale per il PNRR, di emergenza sanitaria e in via eccezionale e nei limiti strettamente necessari al superamento del precariato, si ritiene si possa far fronte attraverso le procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 20, comma 1 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ricorrendo a professionalità maturate presso l’ente con contratto di lavoro a tempo determinato.

F) Inoltre servono idonee misure straordinarie di reclutamento fino al 2026 di personale già di ruolo ed ora in quiescenza , sempre con il ricorso all’istituto del l’art. 110 del testo Unico Enti locali n. 267/2000 nonchè di personale ex novo laureato pos."D" o diplomato pos."C", da inserire a tempo nelle dotazioni transitorie biennali di Comuni, Provincie, Regioni , Ministeri e ASL.

Scritto da Francesco Longo 

Architetto Ordine di LECCE, Tecnico Comunale e Consigliere Nazionale ANITec PA ETS- Napoli