Il nuovo fascicolo virtuale dell’operatore economico

Dal 1° gennaio 2024 è entrata in vigore la parte del Codice appalti che dispone la completa digitalizzazione di tutte le procedure, operazione che peraltro rappresenta anche uno degli obbiettivi del PNRR.  

Tra le varie novità introdotte, una delle più rilevanti è certamente rappresentata dalle maggiori funzioni che sono state assegnate al Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE).

Il FVOE è uno strumento per il controllo circa l’assenza dei motivi di esclusione nonché sul possesso dei requisiti ex artt. 94, 95, 98, 100 e 103 del D.lgs.n. 36/2023 in capo agli operatori economici, agli ausiliari ed ai subappaltatori oltre alla verifica, in fase d’esecuzione dei contratti, circa la permanenza degli stessi per tutta la durata contrattuale.

Oltre a ciò, la Delibera ANAC  n. 262/2023 ha previsto varie funzionalità quali:

  • la possibilità per le stazioni appaltanti d’acquisire le informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti, dati e documenti che verranno poi autonomamente aggiornati dagli enti certificatori attraverso l’interoperabilità della piattaforma;
  • la possibilità di riutilizzo dei documenti presenti nel fascicolo per la partecipazione a più procedure d’affidamento, nel termine di validità temporale degli stessi (120 gg., ove non diversamente previsto); lo stesso termine temporale, poi, vale anche per le eventuali ‘riverifiche’ durante l’esecuzione del contratto.

La delibera disciplina anche il modo in cui il FVOE può essere utilizzato.

Il Rup della stazione appaltante acquisisce infatti il CIG per ciascuna gara, indicando anche i soggetti abilitati alla verifica dei requisiti ed il soggetto abilitato può chiedere a quel punto l’accesso al FVOE; l’operatore economico poi, attraverso il DGUE, inserisce i riferimenti ai dati utili per la comprova dei requisiti, oltre ad aggiungere al FVOE i dati e documenti non già presenti nel FVOE e/o quelli che non possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la PDND.

Il sistema, ovviamente, consente alla Stazione appaltante l’accesso solo ai dati che l’operatore economico ha indicato nel DGUE.

Per quanto riguarda la correttezza e veridicità dei dati contenuti nel FVOE gli enti certificatori, le stazioni appaltanti e gli operatori economici ne garantiscono la veridicità e l’aggiornamento e nel caso in cui tali dati dovessero essere oggetto di contestazione, questi resteranno disponibili fino alla eventuale rettifica, che può avvenire solo a seguito di un provvedimento d’annullamento o sospensione cautelare dell’efficacia intervenuta in sede giudiziale.  

Fino alla completa operatività del sistema, per i dati e documenti non presenti nel FVOE: 

  • le stazioni appaltanti effettuano le verifiche ai sensi dell’art. 40, comma 1 D.P.R. n. 445/2000;
  • i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario sono inseriti direttamente dagli operatori economici;
  • le stazioni appaltanti trasmettono all’ANAC le informazioni circa l’assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dalle stesse accertate, ai fini dell’annotazione nel Casellario informatico;
  • fino alla completa interoperabilità del FVOE con il DGUE, i dati, le informazioni e i documenti a comprova dei requisiti di partecipazione sono indicati, laddove necessario, direttamente dall’operatore economico con le modalità previste dal sistema.

L’ANAC infine ha predisposto anche un sistema per la protezione dei dati personali contenuti nel FVOE; detti dati vengano trattati nel rispetto dei criteri di pertinenza e non eccedenza, adempiendo a tutti gli obblighi previsti dall’art. 24 GDPR 2016/679; l’ANAC inoltre ha l’obbligo di conservare i dati acquisiti al FVOE in modo da consentire l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

Scritto da:

ANDREA STEFANELLI

GIANLUCA SEMINARA
FONTE: studiolegalestefanelli.it