I𝗹𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗮 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗿𝗼𝗴𝗮 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗱𝗶𝗳𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗶𝗻𝗲𝗿𝘇𝗶𝗮 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗻 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝘀𝘀𝗲𝘀𝘁𝗼

Il TAR Calabria, se. I, con sentenza del 18 marzo 2026, n. 498, ha affermato che la cosiddetta proroga tecnica assume carattere eccezionale e temporaneo, risultando illegittima e radicalmente inefficace qualora il ritardo nell'indizione della procedura selettiva sia imputabile all'inerzia o al difetto di programmazione dell'Amministrazione, non costituendo lo stato di dissesto finanziario (art. 244 d.lgs. n. 267/2000) una giustificazione valida per sottrarsi agli obblighi di evidenza pubblica.

Ne consegue che, la proroga disposta a rapporto contrattuale già estinto configura un affidamento diretto illegittimo, con l'obbligo per l'Ente di individuare un nuovo contraente entro un termine perentorio, ferma restando la natura essenziale del servizio nelle more del passaggio di consegne.

dott. Gianpiero Fortunato

giurista Collaboratore ANCI nazionale e membro del centro di competenze IFEL in materia di appalti e PPP


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