
Il TAR Calabria, se. I, con sentenza del 18 marzo 2026, n. 498, ha affermato che la cosiddetta proroga tecnica assume carattere eccezionale e temporaneo, risultando illegittima e radicalmente inefficace qualora il ritardo nell'indizione della procedura selettiva sia imputabile all'inerzia o al difetto di programmazione dell'Amministrazione, non costituendo lo stato di dissesto finanziario (art. 244 d.lgs. n. 267/2000) una giustificazione valida per sottrarsi agli obblighi di evidenza pubblica.
Ne consegue che, la proroga disposta a rapporto contrattuale già estinto configura un affidamento diretto illegittimo, con l'obbligo per l'Ente di individuare un nuovo contraente entro un termine perentorio, ferma restando la natura essenziale del servizio nelle more del passaggio di consegne.
dott. Gianpiero Fortunato
giurista Collaboratore ANCI nazionale e membro del centro di competenze IFEL in materia di appalti e PPP

