
LA COINCIDENZA FISICA TRA RUP E COMPONENTE DELLA COMMISSIONE NON SANA L’INCOMPETENZA DELL’ORGANO COLLEGIALE NELL’ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE
TAR SICILIA, SEZIONE III, 23.3.2026 N. 755
Il potere di escludere gli operatori economici dalla procedura di gara è riservato esclusivamente al Responsabile Unico del Progetto (RUP).
Tale riparto di competenze tra organo monocratico e organo collegiale impedisce alla commissione giudicatrice di esercitare funzioni di amministrazione attiva; pertanto, è irrilevante che il RUP faccia parte della commissione o ne assuma la presidenza, poiché l’atto adottato in forma collegiale rimane viziato da incompetenza , essendo la volontà dell’organo straordinario giuridicamente distinta da quella del RUP nell’esercizio del suo specifico munus.
dott. Gianpiero Fortunato
giurista - Collaboratore ANCI nazionale e membro del centro di competenze IFEL in materia di appalti e PPP

